STALKING e CYBERSTALKING

di Antonino G.E. Vecchio

Sportello anti stalking
Sportello anti stalking

I Criminologi conoscono oramai da tempo il fenomeno del “molestatore assillante”. Già nei primi del 900 infatti, lo Psichiatra De Clèrambault aveva descritto una topologia di soggetti con disturbi mentali che assediavano le loro prede con finalità sessuali, incuranti del loro diniego, in un quadro di vero e proprio delirio di passione erotica e di gelosia.

Più di recente, nel mondo anglosassone a seguito di fatti di sangue eclatanti eseguiti da squilibrati soprattutto ai danni di attrici e divi dello spettacolo il fenomeno ha trovato nuove attenzioni anche al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori ed è stato ridefinito con il termine di “stalking”, preso in prestito dal mondo dei cacciatori (letteralmente “to stalk”: fare la posta).

Galeazzi e Curci (2001) del Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell’Università di Modena, hanno coniato il termine di “molestatore assillante” e propongono la seguente definizione: “….un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi…”.

Il comportamento di stalking presenta comunque numerose sfaccettature e solo in alcuni casi è ascrivibile ad un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità. Nella prevalenza dei casi si rilevano, infatti, motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di vendetta o all’incapacità di dirigere ed elaborare cognitivamente l’abbandono di un partner o di un’altra figura significativa a cui lo stalker è legato.

Gli strumenti tradizionali degli stalker sono primariamente il telefono e la presenza fisica incombente nei luoghi frequentati dalla vittima. Sono state descritte anche tecniche diverse come danneggiamenti a cose di proprietà della vittima o l’uccisione dei suoi animali domestici.

Alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare tre tipologie di persecutori:

1)Soggetto che non riesce ad accettare l’abbandono del partner o di altre figure significative, quindi attua una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco. Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2)Soggetto che sfoga attraverso lo stalking, un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Normalmente questi stalking presentano un livello di pericolosità contenuta per l’ipotesi di violenza fisica.

3) Molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l’oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio incapaci o incuranti dei segnali di fastidio da parte della vittima. Normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie. Statisticamente, nella maggior parte dei casi di stalking, la vittima è di sesso femminile ed esiste una relazione pregressa tra vittima e molestatore. Le molestie assumono solitamente il carattere di “ondate” o “campagne di stalking”, di durata variabile da pochi giorni a diversi anni. Normalmente le ondate durano diversi mesi se non sono interrotte da un elemento esterno alla relazione (es. la denuncia da parte della vittima). Talvolta poi il comportamento della vittima “rinforza” involontariamente l’azione dello stalker che può ad esempio equivocare un tentativo di convincimento a interrompere le molestie fatto in un tono civile e cortese come un’implicita accettazione della persecuzione. Altre volte, specie negli stalker animati da rancore, sono viceversa i segni di disagio e di paura che rinforzano la sua motivazione.

Da quando internet è divenuto uno strumento di comunicazione di massa, hanno cominciato a manifestarsi casi di minacce, di intimidazioni, di molestie e di persecuzioni, attuati attraverso i servizi classici della rete. In alcuni casi, il molestatore ha realizzato anche delle pagine web, inserendovi messaggi intimidatori indirizzati alla vittima o informazioni private e riservate su di essa. In alcuni casi lo Stalker ha pubblicizzato sul web dei falsi servizi erotici della vittima che è stata subissata di messaggi imbarazzanti. In altre circostanze il molestatore ha messo on-line delle foto della vittima, reperite durante una pregressa relazione sentimentale o scattate di nascosto durante un appostamento (fonte: Dipartimento di Polizia di New York-1996-2000). Da ciò che evidenziamo, il contrasto al cyberstalking non appare facile anche per le numerose opportunità di anonimità offerte dalla rete. Fondamentale in tal senso è una stretta collaborazione tra fornitori di servizi e organismi investigativi. Sul versante dei comportamenti attuabili dalle vittime per difendersi dalla molestia è di fondamentale importanza chiarire subito che il comportamento dello stalker non è gradito con una comunicazione con tono educato ma fermo e inequivocabile. Se la molestia continua è importante evitare di rispondere aspettando che il soggetto si stanchi e la smetta. Se questo non avviene o se i comportamenti persecutori siano altamente lesivi è di fondamentale importanza sporgere rapidamente denuncia presso un qualsiasi ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni ( ufficio previsto in quasi tutte le Questure, ma sicuramente nelle Questure Capoluogo), avendo cura di conservare tutte le e-mail ricevute e la copia di eventuali pagine web offensive o minacciose (con relativa URL).

In Italia le condotte tipiche dello Stalking sono punite dal reato di “Atti Persecutori” (art.612-bis del Codice Penale). Tale reato è stato introdotto in Italia con il D.L.23.02.2009 nr.11, convertito nella Legge 23/04/2009 nr.38, promosso dal Ministro per le Pari Opportunità. Esso costituisce una sorta di specializzazione della già esistente norma sulla violazione privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da <<cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima>> , l’elemento soggettivo richiesto è dunque il dolo generico, avendo cura di precisare che- qualificato lo stalking quale reato d’evento- il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli accadimenti descritti dalla norma

(fonte: Osservatorio Nazionale Stalking dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia).

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